Associazione Amici di Giovanni Comisso – Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI GIOVANNI COMISSO

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 22 novembre 2017

Articolo 1
Denominazione – sede – durata

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE AMICI DI GIOVANNI COMISSO”. L’Associazione ha la propria sede legale in Treviso, presso Palazzo Giacomelli, Piazza G. Garibaldi 13. Il cambio eventuale di sede legale all’interno del Comune di Treviso non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli enti preposti. L’Associazione ha durata illimitata e potrà chiedere il riconoscimento giuridico.

Articolo 2
Ambito di operatività

L’Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3
Scopi dell’Associazione

L’Associazione ha lo scopo di promuovere la figura e le opere di Giovanni Comisso e più in generale di diffondere la cultura veneta attraverso dibattiti, conferenze, ricerche, eventi ed altro In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l’Associazione si propone le seguenti attività:
– l’organizzazione del Premio Letterario Giovanni Comisso;
– la promozione dei libri dello scrittore curandone e seguendone le edizioni e ristampe;
– la divulgazione verso i giovani della figura e delle opere di Comisso, con apposite e specifiche iniziative.

L’associazione potrà divulgare le iniziative attraverso strumenti e canali di comunicazione propri e di terzi. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4
Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo al perseguimento degli stessi.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
– presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;
– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.
La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e sostenitori:
– i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
– i soci ordinari sono tutti coloro che hanno aderito successivamente alla costituzione dell’Associazione;
– i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente
significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti;
– i soci sostenitori sono coloro che concorrono con quote speciali al finanziamento dell’Associazione

Tutti i soci hanno diritto a:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– candidarsi per ricoprire le cariche associative;
– votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, secondo il principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, comma 2, del codice civile;
– partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;
– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5
Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.
Decade il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli; salvo il diritto dell’Associazione di richiedere il pagamento delle quote non pagate.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.
In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;
– abbia contravvenuto in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Il socio, dopo essere ricorso al collegio dei probiviri (se eletto), può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione. In ogni caso è espressamente esclusa ogni formula di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6
Organi sociali

Sono Organi amministrativi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti (costituto in caso di necessità);
– il Collegio dei Probiviri (costituto in caso di necessità).
Tali organi sono tutti liberamente eleggibili.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7
Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
– approva entro il mese di Aprile di ogni anno il bilancio preventivo ed entro lo stesso mese il bilancio (rendiconto) consuntivo dell’anno precedente;
– elegge i membri del Consiglio Direttivo;
– può nominare un Presidente Onorario con cariche e poteri onorifici.
– elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
– elegge eventualmente i membri del Collegio dei Probiviri;
– delibera i regolamenti e le loro modifiche;
– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
– delibera in ordine all’esclusione dei soci;
– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione mediante idonea comunicazione sia individuale (attiva) che collettiva (passiva), contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da inviarsi ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1 / 3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1 / 10 dei soci ne ravvisino l’opportunità.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.
L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3 / 4 dei soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un socio. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.
I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e resi disponibili ai soci, anche non intervenuti. I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare il Consiglio Direttivo stesso non decadrà, sempre che sia formato da almeno 3 componenti. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno il numero minimo di tre componenti del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario e un Tesoriere, scelti anche al di fuori dei soci dell’Associazione.

Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo i soci fondatori e gli eredi Comisso con solo potere consultivo.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
– approvare il regolamento del Premio Letterario Giovanni Comisso;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
– redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
– nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;
– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
– fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;
– deliberare in ordine all’esclusione dei soci; salvo ratifica dell’Assemblea;
– prendere atto della decadenza dei soci;
– deliberare la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
– stilare i regolamenti di attuazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1 / 3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 9
Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10
Collegio dei Revisori dei Conti (costituto in caso di necessità)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. I revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall’incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Collegio.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo / contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L’attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 11
Collegio dei Probiviri (costituto in caso di necessità)

Il Collegio dei Probiviri è un organo eventuale ed è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; i probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell’Organo di Revisione.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 12
Patrimonio dell’Associazione

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
– dai diritti d’autore delle opere di Giovanni Comisso, donati dagli eredi dell’Autore;
– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e / o acquisiti da lasciti e donazioni;
– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Vige:
– la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell’Associazione da parte dei soci recessi, esclusi o comunque cessati;
– l’intrasmissibilità e la non rivalutabilità delle quote o contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 13
Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
– quote associative annuali;
– contributi dei soci e / o di privati;
– contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;
– contributi di organismi internazionali;
– reddito derivanti dal patrimonio di cui all’art. 12;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– incassi dal pagamento dei diritti d’autore delle opere di Giovanni Comisso da parte degli Editori;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o comunque compatibili con lo status di enti non commerciali.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo 14
Bilancio d’esercizio

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno. I bilanci (così come le altre deliberazioni assembleari) dovranno essere debitamente pubblicati e resi disponibili ai soci.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 15
Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3 / 4 dei soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Vige l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo (se costituito) di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16
Disposizioni generali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.